Riaccompagna prostituta al luogo di ''lavoro''? Non è favoreggiamento
Cassazione penale , sez. III, sentenza 07.10.2011 n° 36392
Con la sentenza 7 ottobre 2011, n. 36392 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della ipotesi delittuosa che, tra quelle previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 è quella più carente di determinatezza nella descrizione del fatto tipico, chiarendo che “non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione”.
A porre la questione all'attenzione della Corte Suprema il ricorso di un Procuratore generale della Repubblica, il quale, vedendo riformata in sede di appello la sentenza di condanna di primo grado pronunciata nei confronti di un uomo riconosciuto colpevole di favoreggiamento ex art. 3, n. 8 legge n. 75/1958, per aver favorito la prostituzione di una donna, accompagnandola, dopo essersi intrattenuto sessualmente con lei, per ben cinque volte sul luogo dove la donna esercitava il meretricio, si rivolgeva al giudice di legittimità affinchè riconoscesse in quella condotta i tratti tipici del reato di favoreggiamento.
Ricorso infondato e, pertanto, da rigettare. La Corte penale, nella sua motivazione, armonizzandosi con quanto dalla medesima già sostenuto, ha ricordato come il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifichi in base a due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore rispetto agli attori necessari (prostituta e cliente) e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda diretta a realizzare il futuro accordo, il quale si pone come fine ultimo dell'autore del reato.
Tali elementi, prosegue la Corte, non si rivengono nella condotta del cliente che, dopo aver “consumato”, riaccompagna la prostituta sul luogo dal quale l'aveva prelevata, in quanto tale comportamento è meramente accessorio rispetto a quello instauratosi tra prostituta e frequentatore e che, pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice, bensì risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta.
In una lettura costituzionalmente orientata della figura criminosa in oggetto, che rispetti i principi di determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale, consacrati negli artt. 25 e 27 Cost., e che impone di escludere dal perimetro penale, onde evitare un'indebita espansione dell'area di punibilità, quelle condotte astrattamente qualificabili di favoreggiamento, non offensive della moralità pubblica nè della libertà delle persone dedite alla prostituzione che la legge n. 75/1958 ha inteso tutelare, in tale prospettiva, conclude la Corte Suprema, “l'accompagnamento della prostituta al luogo di attesa, da parte del suo cliente, più che un aiuto alla prostituzione, è un favore personale alla prostituta, che non favorisce il meretricio più di quanto non faccia la consumazione stessa del rapporto carnale”.
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giampatar
25/10/2011 | 18:31
Silver
Riaccompagna prostituta al luogo di ''lavoro''? Non è favoreggiamento
Cassazione penale , sez. III, sentenza 07.10.2011 n° 36392
Con la sentenza 7 ottobre 2011, n. 36392 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della ipotesi delittuosa che, tra quelle previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 è quella più carente di determinatezza nella descrizione del fatto tipico, chiarendo che “non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione”.
A porre la questione all'attenzione della Corte Suprema il ricorso di un Procuratore generale della Repubblica, il quale, vedendo riformata in sede di appello la sentenza di condanna di primo grado pronunciata nei confronti di un uomo riconosciuto colpevole di favoreggiamento ex art. 3, n. 8 legge n. 75/1958, per aver favorito la prostituzione di una donna, accompagnandola, dopo essersi intrattenuto sessualmente con lei, per ben cinque volte sul luogo dove la donna esercitava il meretricio, si rivolgeva al giudice di legittimità affinchè riconoscesse in quella condotta i tratti tipici del reato di favoreggiamento.
Ricorso infondato e, pertanto, da rigettare. La Corte penale, nella sua motivazione, armonizzandosi con quanto dalla medesima già sostenuto, ha ricordato come il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifichi in base a due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore rispetto agli attori necessari (prostituta e cliente) e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda diretta a realizzare il futuro accordo, il quale si pone come fine ultimo dell'autore del reato.
Tali elementi, prosegue la Corte, non si rivengono nella condotta del cliente che, dopo aver “consumato”, riaccompagna la prostituta sul luogo dal quale l'aveva prelevata, in quanto tale comportamento è meramente accessorio rispetto a quello instauratosi tra prostituta e frequentatore e che, pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice, bensì risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta.
In una lettura costituzionalmente orientata della figura criminosa in oggetto, che rispetti i principi di determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale, consacrati negli artt. 25 e 27 Cost., e che impone di escludere dal perimetro penale, onde evitare un'indebita espansione dell'area di punibilità, quelle condotte astrattamente qualificabili di favoreggiamento, non offensive della moralità pubblica nè della libertà delle persone dedite alla prostituzione che la legge n. 75/1958 ha inteso tutelare, in tale prospettiva, conclude la Corte Suprema, “l'accompagnamento della prostituta al luogo di attesa, da parte del suo cliente, più che un aiuto alla prostituzione, è un favore personale alla prostituta, che non favorisce il meretricio più di quanto non faccia la consumazione stessa del rapporto carnale”.
(estratto preso da Altalex, 25 ottobre 2011)
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26/10/2011 | 14:35
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